Statuti della delegazione Ticino dei CEMEA

 

 

Art. 1 Definizione

La Delegazione CEMEA Ticino è retta dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero e dai presenti statuti.

E' affiliata all'Associazione svizzera dei CEMEA e riconosce gli obblighi che le incombono da questo fatto.

E' composta da persone che condividono gli scopi enunciati all'articolo 2 cpv. a,b,c,d.

La sua sede è presso il segretariato.

 

Art. 2 Scopi

La delegazione CEMEA Ticino ha per scopi:

  1. di riunire le persone che sottoscrivono i principi pedagogici esposti da Gisèle de Failly nel testo "Alcuni principi che guidano la nostra azione", di far conoscere questi principi e le loro applicazioni;
  2. di organizzare, attraverso stages di base e di perfezionamento e secondo i principi dell'e-ducazione attiva, la formazione del personale educativo di colonie, di soggiorni di vacanza e di altri centri e luoghi di accoglienza o animazione per bambini, ragazzi, adolescenti e giovani;
  3. di riunire le persone che hanno seguito degli stages organizzati dai CEMEA e di continuare la loro formazione ed il loro perfezionamento;
  4. di raggruppare in sedute di lavoro le persone chiamate ad avere un'attività educativa in collettività di ragazzi;
  5. di informare gli organizzatori dei soggiorni di vacanza per ragazzi sulle possibilità dell'educazione attiva in questo campo e di collaborare, tramite la formazione ed il reclutamento del personale educativo, all'organizzazione delle loro iniziative;
  6. di interessarsi ai problemi riguardanti in generale l'educazione ed in particolare l'educazione nelle collettività.

 

Art. 3 Membri

Sono membri della delegazione CEMEA Ticino le persone che, dopo aver frequentato uno stage CEMEA, pagano annualmente le quote sociali.

 

Art. 4 Organi

Gli organi della delegazione CEMEA Ticino sono:

 

Art. 5 L'Assemblea generale

  1. è il massimo organo della delegazione: è presieduta dal presidente del Comitato;
  2. si compone di tutti i membri della delegazione CEMEA Ticino paganti le quote;
  3. può essere convocata dal Comitato o su domanda scritta presentata da 1/5 dei membri, o su domanda scritta presentata dai revisori dei conti;
  4. solo l'Assemblea generale è abilitata a:
  5. l'Assemblea generale ordinaria ha luogo di regola una volta all'anno;
  6. l'Assemblea generale ordinaria ascolta, discute e mette ai voti il rapporto annuale di attività del presidente del Comitato, i rapporti del cassiere e dei revisori dei conti;
  7. l'Assemblea generale ordinaria elegge:

     

Art. 6 Il Comitato

  1. è' il responsabile della delegazione. Ne è l'organo esecutivo e la rappresenta presso terzi. Il Comitato è diretto dal presidente;
  2. il Comitato è composto da 7 membri. Si organizza autonomamente ma è tenuto ad avvalersi di un presidente, un vicepresidente, un segretario e un cassiere;
  3. i membri del Comitato, purchè in possesso dei requisiti necessari, possono al contempo venir eletti nel Gruppo dei formatori;
  4. il Comitato è convocato dal presidente o da un minimo di tre membri;
  5. il Comitato ha le seguenti funzioni:

     

Art. 7 Il Gruppo dei formatori

  1. è responsabile della programmazione e della conduzione didattiche e amministrative nonchè della supervisione pedagogica degli stages e delle attività pianificati dalla delegazione nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2 dei presenti statuti;
  2. autogestisce la propria attività ed il proprio perfezionamento nel rispetto dei presenti statuti;
  3. si occupa della ricerca e del perfezionamento di nuovi formatori secondo il principio della cooptazione e sulla base del regolamento di cui all'art. 6, cpv. e);
  4. i membri del Gruppo dei formatori possono al contempo far parte del Comitato.

 

Art. 8 I revisori dei conti

  1. in numero di due (più due supplenti) controllano i conti e presentano un rapporto scritto all'Assemblea generale ordinaria;
  2. i revisori dei conti rimangono in carica un anno e possono venir rieletti.

 

Art. 9 Disposizioni finali

Lo scioglimento della delegazione CEMEA Ticino è deciso da un'Assemblea generale straordinaria, avente questo solo oggetto all'ordine del giorno, con una maggioranza dei 2/3 dei voti espressi.

In caso di scioglimento il fondo cassa sarà versato ad un'opera in favore dell'infanzia.

 

 

I presenti statuti sono stati approvati dall'Assemblea generale ordinaria del 10.6.2004 e sono entrati immediatamente in vigore in sostituzione dei precedenti.