Statuti della delegazione
Ticino dei CEMEA
Art. 1 Definizione
La Delegazione CEMEA Ticino è retta
dagli articoli 60 e seguenti del Codice Civile svizzero e dai
presenti statuti.
E' affiliata all'Associazione svizzera dei
CEMEA e riconosce gli obblighi che le incombono da questo
fatto.
E' composta da persone che condividono gli
scopi enunciati all'articolo 2 cpv. a,b,c,d.
La sua sede è presso il
segretariato.
Art. 2 Scopi
La delegazione CEMEA Ticino ha per
scopi:
- di riunire le persone che
sottoscrivono i principi pedagogici esposti da Gisèle de
Failly nel testo "Alcuni principi che guidano la nostra azione",
di far conoscere questi principi e le loro
applicazioni;
- di organizzare, attraverso stages di
base e di perfezionamento e secondo i principi dell'e-ducazione
attiva, la formazione del personale educativo di colonie, di
soggiorni di vacanza e di altri centri e luoghi di accoglienza o
animazione per bambini, ragazzi, adolescenti e
giovani;
- di riunire le persone che hanno seguito
degli stages organizzati dai CEMEA e di continuare la loro
formazione ed il loro perfezionamento;
- di raggruppare in sedute di lavoro le
persone chiamate ad avere un'attività educativa in
collettività di ragazzi;
- di informare gli organizzatori dei
soggiorni di vacanza per ragazzi sulle possibilità
dell'educazione attiva in questo campo e di collaborare, tramite
la formazione ed il reclutamento del personale educativo,
all'organizzazione delle loro iniziative;
- di interessarsi ai problemi riguardanti
in generale l'educazione ed in particolare l'educazione nelle
collettività.
Art. 3 Membri
Sono membri della delegazione CEMEA Ticino
le persone che, dopo aver frequentato uno stage CEMEA, pagano
annualmente le quote sociali.
Art. 4 Organi
Gli organi della delegazione CEMEA Ticino
sono:
- l'Assemblea generale,
- il Comitato,
- il Gruppo dei formatori,
- i revisori dei conti.
Art. 5 L'Assemblea
generale
- è il massimo organo
della delegazione: è presieduta dal presidente del
Comitato;
- si compone di tutti i membri della
delegazione CEMEA Ticino paganti le quote;
- può essere convocata dal
Comitato o su domanda scritta presentata da 1/5 dei membri, o su
domanda scritta presentata dai revisori dei conti;
- solo l'Assemblea generale è
abilitata a:
- ratificare eventuali modifiche dei
presenti statuti,
- escludere dei membri,
- decidere lo scioglimento della
delegazione CEMEA Ticino;
- l'Assemblea generale ordinaria ha luogo
di regola una volta all'anno;
- l'Assemblea generale ordinaria ascolta,
discute e mette ai voti il rapporto annuale di attività del
presidente del Comitato, i rapporti del cassiere e dei revisori
dei conti;
- l'Assemblea generale ordinaria
elegge:
- il Comitato,
- il presidente del
Comitato,
- i revisori dei conti,
- i delegati all'Assemblea generale
dell'Associazione svizzera dei CEMEA.
Art. 6 Il
Comitato
- è' il responsabile
della delegazione. Ne è l'organo esecutivo e la rappresenta
presso terzi. Il Comitato è diretto dal
presidente;
- il Comitato è composto da 7
membri. Si organizza autonomamente ma è tenuto ad avvalersi
di un presidente, un vicepresidente, un segretario e un
cassiere;
- i membri del Comitato, purchè in
possesso dei requisiti necessari, possono al contempo venir eletti
nel Gruppo dei formatori;
- il Comitato è convocato dal
presidente o da un minimo di tre membri;
- il Comitato ha le seguenti
funzioni:
- pianifica le
attività della delegazione CEMEA Ticino secondo l'art. 2
dei presenti statuti e si occupa delle questioni
burocratico-amministrative generali,
- compone il Gruppo dei formatori
secondo le modalità previste dal "Regolamento interno
sulla cooptazione di nuovi membri del Gruppo dei
formatori",
- sceglie tra i suoi membri, o tra i
membri del Gruppo dei formatori, i 2 delegati al comitato
centrale dell'Associazione svizzera dei CEMEA.
Art. 7 Il
Gruppo dei formatori
- è responsabile della
programmazione e della conduzione didattiche e amministrative
nonchè della supervisione pedagogica degli stages e delle
attività pianificati dalla delegazione nell'ambito
dell'applicazione dell'art. 2 dei presenti statuti;
- autogestisce la propria attività
ed il proprio perfezionamento nel rispetto dei presenti
statuti;
- si occupa della ricerca e del
perfezionamento di nuovi formatori secondo il principio della
cooptazione e sulla base del regolamento di cui all'art. 6, cpv.
e);
- i membri del Gruppo dei formatori
possono al contempo far parte del Comitato.
Art. 8 I
revisori dei conti
- in numero di due (più
due supplenti) controllano i conti e presentano un rapporto
scritto all'Assemblea generale ordinaria;
- i revisori dei conti rimangono in
carica un anno e possono venir rieletti.
Art. 9
Disposizioni finali
Lo scioglimento della delegazione CEMEA
Ticino è deciso da un'Assemblea generale straordinaria, avente
questo solo oggetto all'ordine del giorno, con una maggioranza dei
2/3 dei voti espressi.
In caso di scioglimento il fondo cassa
sarà versato ad un'opera in favore dell'infanzia.
I presenti statuti sono stati approvati
dall'Assemblea generale ordinaria del 10.6.2004 e sono entrati
immediatamente in vigore in sostituzione dei precedenti.
